La gestione di un contratto di locazione può essere un'esperienza complessa e talvolta imprevista, soprattutto quando si verificano situazioni di morosità da parte del conduttore. In tali casi, è fondamentale conoscere i propri diritti e gli strumenti legali a disposizione per tutelare i propri interessi. Secondo l'articolo 5 della legge 392/78, il locatore ha il diritto di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti in caso di morosità del conduttore. Tuttavia il mancato pagamento del canone può costituire motivo di risoluzione del contratto solamente quando siano decorsi almeno venti giorni dalla scadenza prevista. Tale intervallo di tempo viene ritenuto determinante al fine di minare la fiducia del locatore ne confronti del conduttore ed idoneo ad alterare l’equilibrio della dinamica contrattuale. In questi 20 giorni il conduttore avrà pertanto la possibilità di regolarizzare la propria posizione spontaneamente senza compromettere il rapporto contrattuale. Sebbene non sia consentito al Locatore agire giudizialmente in questo intervallo temporale, lo stesso potrà certamente agire in via stragiudiziale mediante l'invio di solleciti di pagamento, diffide e messa in mora. In conclusione, la morosità del conduttore è una situazione delicata che richiede prontezza d'azione e conoscenza dei propri diritti e doveri.
La normativa richiede pertanto la sussistenza di una morosità qualificata, non essendo sufficiente un qualunque ritardo del conduttore nell’adempimento della propria obbligazione, ma dovendo sussistere un ritardo appunto “qualificato”, stabilito in almeno 20 giorni.
Decorso il suddetto termine senza che la morosità sia sanata, il Locatore potrà rivolgersi alle autorità competenti ed ottenere la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità.